Legge 5 maggio 1961, n. 325 Art. 4
Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.