Legge 31 marzo 1961, n. 301 Art. 11Contributo e termini per le costruzioni previste dalla legge 24 luglio 1959, n. 622
Le disposizioni contenute nell' articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , continuano ad avere applicazione agli effetti della determinazione del contributo di cui all' articolo 44 della legge 24 luglio 1959, n. 622 . Per i termini di inizio e compimento dei lavori di costruzione di cui al primo comma dell'articolo 48 dell'anzidetta legge 24 luglio 1959, n. 622 , valgono le norme recate dal secondo, terzo e quarto comma dello articolo 8 della presente legge.