Legge 14 marzo 1961, n. 279 Art. 2
Al predetto onere di lire 40.800.000 (quarantamilioniottocentomila) si provvedera' a carico dello stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.