Legge 9 marzo 1961, n. 436 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato con Protocollo e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 40, comma 2°, del Trattato stesso.