Legge 9 marzo 1961, n. 278 Art. 2
All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della, spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.