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Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato

Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 74Disposizioni particolari per il Ministero della difesa

In KraftAmtlicher Text

Fino alla prima attuazione degli organici degli operai, da stabilire in applicazione della presente legge, il Ministero della difesa potra' continuare ad avvalersi della facolta' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1957, n. 868 , attribuendo tutti 1 posti conferibili a coloro che hanno frequentato con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.