Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 67Applicazione dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46
La cessazione dal servizio degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall' articolo 4, commi primo e secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo stesso.