Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 6Nullita' dei provvedimenti di assunzione
L'assunzione di personale operaio, effettuata senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, 65 e 66, e' nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, salva la responsabilita' personale dell'impiegato che vi ha provveduto.