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Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato

Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 47Contestazione degli addebiti

In KraftAmtlicher Text

La riduzione della retribuzione, la sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte previa contestazione scritta degli addebiti effettuata dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio. L'operaio ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro il termine di quindici giorni. I termini previsti dal precedente comma decorrono dalla data in cui le contestazioni sono portate a conoscenza dell'operaio. La contestazione degli addebiti puo' essere effettuata anche verbalmente nei casi di infrazioni di lieve entita' che comportino l'irrogazione della pena pecuniaria.