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Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato

Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 44Autorita' competenti ad infliggere la pena pecuniaria

In KraftAmtlicher Text

La pena pecuniaria e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio. Avverso il provvedimento dell'autorita' di cui al precedente comma e' ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.