Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 42Infrazioni e sanzioni disciplinari
L'operaio che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) pena pecuniaria; 2) riduzione della retribuzione; 3) sospensione dal lavoro; 4) destituzione.