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Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato

Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 35Riduzione di servizi o di organico

In KraftAmtlicher Text

L'operaio che per riduzione di servizi o di organico non trovi utile Impiego nell'Amministrazione di appartenenza puo' essere trasferito ad altra Amministrazione dello Stato. Il trasferimento e' effettuato nella stessa categoria nella quale l'operaio e' inquadrato, oppure, col suo consenso, in categoria inferiore. All'operaio trasferito a categoria inferiore e' attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione gia' goduta e quella della nuova qualifica professionale, salvo riassorbimento per effetto dei successivi aumenti periodici di retribuzione o per passaggio a categoria superiore. Al trasferimento si provvede con decreto del Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro.