Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 32Computo del periodo di assenza per infermita
Il periodo di assenza dal servizio per infermita' e per congedo ordinario e straordinario e' computato per intero ad fini della anzianita' di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.