Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 3Ruolo e foglio matricolare
Il ruolo e' distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2. Per ogni operaio e' tenuto un foglio matricolare in due originali: uno presso l'Amministrazione centrale e l'altro presso lo stabilimento ed ufficio al quale l'operaio e' assegnato.