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Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato

Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 23Riposo settimanale

In KraftAmtlicher Text

L'operaio ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi delle disposizioni vigenti. Il godimento del diritto al riposo settimanale dello operaio che presta un servizio di semplice vigilanza o di guardiana o che comunque presta una opera discontinua, e' disciplinato dalle singole Amministrazioni con propri decreti.