Legge 5 marzo 1961, n. 211 Art. 25
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fara' fronte con disponibilita' del proprio bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fara' fronte con disponibilita' del proprio bilancio.