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Legge 5 marzo 1961, n. 211 · Legge 5 marzo 1961, n. 211 — Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali

Legge 5 marzo 1961, n. 211 Art. 22

In KraftAmtlicher Text

Il personale effettivo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' restare in servizio anche oltre il 65° anno di eta', limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile, e comunque non oltre il 70° anno di eta'. Il personale suddetto che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di eta' o che lo raggiungera' entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, puo' essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque fino e non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e sempreche' non superi i 70 anni di eta'.