Legge 5 marzo 1961, n. 211 · Legge 5 marzo 1961, n. 211 — Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali Legge 5 marzo 1961, n. 211 Art. 19 In KraftAmtlicher Text L'importo delle ammende e' devoluto al Fondo per il trattamento di quiescenza. ← Vorherige · Art. 18 Inhalt Art. 20 · Nächste →