Legge 5 marzo 1961, n. 200 Art. 2
Alla spesa di lire 83.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.