Legge 23 febbraio 1961, n. 238 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.