Legge 17 febbraio 1961, n. 68 Art. 7
Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e' delegate a raccogliere in testo unico; con le modificazioni ed integrazioni richieste dal loro coordinamento, tutte le norme riguardanti le assicurazioni per conto dello Stato contro rischi speciali ed il finanziamento dei crediti derivanti da esportazioni.