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Legge 15 febbraio 1961, n. 82 · Legge 15 febbraio 1961, n. 82 — Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

Legge 15 febbraio 1961, n. 82 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.