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Legge 10 febbraio 1961, n. 78 · Legge 10 febbraio 1961, n. 78 — Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api

Legge 10 febbraio 1961, n. 78 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

E' consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.