Legge 10 febbraio 1961, n. 66 Art. 8
Il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva durano in carica quattro anni e possono essere confermati.