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Legge 10 febbraio 1961, n. 66 · Legge 10 febbraio 1961, n. 66 — Riorganizzazione giuridica dell'istituto di medicina sociale

Legge 10 febbraio 1961, n. 66 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

La Giunta esecutiva e' composta: a) dal presidente; b) dai rappresentanti dei Ministeri di cui ai n. 1) dell'articolo 5; c) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 2) dell'articolo 5; d) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 3) dell'articolo 5; e) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 4) dell'articolo 5; f) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 5) dell'articolo 5. La Giunta esecutiva ha il compito di coadiuvare il presidente per il conseguimento dei fini dell'Istituto secondo le direttive del Consiglio di amministrazione; di predisporre i bilanci; di esaminare le proposte del Consiglio di amministrazione; di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio di amministrazione salvo ratifica di questo alla sua prima riunione successiva.