Legge 10 febbraio 1961, n. 66 Art. 3
Sono organi dell'Istituto: il presidente; il Consiglio di amministrazione; la Giunta esecutiva il Collegio dei sindaci.
Sono organi dell'Istituto: il presidente; il Consiglio di amministrazione; la Giunta esecutiva il Collegio dei sindaci.