Legge 10 febbraio 1961, n. 66 Art. 10
L'organizzazione dei servizi ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti con statuto che sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro.