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Legge 7 febbraio 1961, n. 59 · Legge 7 febbraio 1961, n. 59 — Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)

Legge 7 febbraio 1961, n. 59 Art. 41

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, hanno libero transito, secondo le modalita' gia' in atto e che possono eventualmente essere modificate di concerto fra i Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, gli agenti stradali in divisa ed i funzionari tecnici che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministro per i trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato che si recano alle scuole. Il personale dipendente dall'A.N.A.S., abilitato ad elevare contravvenzioni a norma dell' articolo 137 del Codice della strada , ha diritto alla libera circolazione sui trasporti di servizio pubblico e turistico, secondo le modalita' che verranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S. Al restante personale la libera circolazione spetta limitatamente ai percorsi compresi nella circoscrizione del Compartimento di appartenenza.