Legge 7 febbraio 1961, n. 59 Art. 36
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE
La consulenza legale ed il patrocinio dell'Azienda sono affidati all'Avvocatura dello Stato. L'Avvocatura dello Stato assume altresi' la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti della Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunita'. Per la rappresentanza, e la difesa dell'A.N.A.S. in giudizio si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni.