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Legge 7 febbraio 1961, n. 59 · Legge 7 febbraio 1961, n. 59 — Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)

Legge 7 febbraio 1961, n. 59 Art. 24

CAPO II Organi periferici

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., ove ricorrano particolari esigenze di servizio, e' autorizzato ad istituire speciali uffici periferici per la vigilanza di lavori di costruzione di autostrade o di lavori di carattere eccezionale e di particolare rilievo che si eseguano sia a cura diretta dell'A.N.A.S., sia in concessione. L'eventuale istituzione di tali uffici e' disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., e per un tempo non superiore alla durata dei lavori ai quali ciascun ufficio dovra' essere preposto. ((Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un terzo del complessivo numero dei compartimenti della viabilita' e delle sezioni staccate dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella A annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade)) .