Legge 7 febbraio 1961, n. 59 Art. 1
TITOLO I DEFINIZIONE E COMPITI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i lavori pubblici, assume la denominazione di "Azienda nazionale autonoma delle strade" (A.N.A.S.).