Legge 2 febbraio 1961, n. 32 Art. 1
L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale e' regolato, per il periodo 1 luglio 1959-31 dicembre 1959, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081 , convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002 , e successive modificazioni.