Legge 22 dicembre 1960, n. 1600 Art. 2
TITOLO I PERSONALE CIVILE Capo I Personale civile non di ruolo assunto con mansioni impiegatizie o salariali presso gli uffici delle Amministrazioni statali
Al personale salariato assunto con provvedimento della, Amministrazione militare anglo-americana presso le Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste, e tuttora in servizio, si applicano, con decorrenza non anteriore al 26 ottobre 1954, le disposizioni relative ai salariati dello Stato.