Legge 17 dicembre 1960, n. 1592 Art. 2
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione di pari importo del fondo speciale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961, destinato a fare fronte ad oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.