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Legge 12 dicembre 1960, n. 1591 · Legge 12 dicembre 1960, n. 1591 — Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza

Legge 12 dicembre 1960, n. 1591 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorita' giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, alla denuncia al procuratore della Repubblica. Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.