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Legge 10 dicembre 1960, n. 1595 · Legge 10 dicembre 1960, n. 1595 — Integrazioni degli organici del personale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato

Legge 10 dicembre 1960, n. 1595 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, e data facolta' al Ministro per i trasporti di provvedere alla copertura dei posti d'organico che verranno a risultare vacanti cumulando i quantitativi di posti previsti dal decreto ministeriale di cui allo articolo precedente e quelli sanciti dalla presente legge, mediante reclutamento, nelle qualifiche di prima assunzione, degli idonei all'ultimo concorso bandito per ciascuna carriera. Nel caso in cui risultino ulteriori vacanze di posti, gli stessi possono essere ricoperti con l'assunzione degli idonei del penultimo concorso espletato nella corrispondente qualifica di ciascuna carriera. Tale facolta' sara' esercitata mediante decreti del Ministro per i trasporti, i quali stabiliranno oltre che i quantitativi di assumendi anche la data di assunzione.