Legge 6 dicembre 1960, n. 1575 Art. 2
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.