Legge 6 dicembre 1960, n. 1544 Art. 3
Al primo comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , sono aggiunte le seguenti parole: "Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 190".