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Legge 27 novembre 1960, n. 1397 · Legge 27 novembre 1960, n. 1397 — Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali

Legge 27 novembre 1960, n. 1397 Art. 31

Sezione IV Disposizioni diverse

In KraftAmtlicher Text

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione previsti dalla presente legge e' effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validita' delle riunioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue occorre la partecipazione della maggioranza dei rispettivi componenti ad eccezione dell'assemblea provinciale per la quale la presente norma e' valida solo per la prima convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennita' stabilite per il presidente della Federazione e per i presidenti delle Casse mutue provinciali, da parte del Consiglio centrale della Federazione nazionale.