Legge 27 novembre 1960, n. 1397 Art. 18
Sezione II Degli organi provinciali di amministrazione
L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti: a) approvare annualmente, entro il 30 ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente; b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e designare quelli del Collegio dei sindaci di cui all'articolo 22, lettera a), con le modalita' di cui all'articolo 16; ((c) approvare le misure dei contributi a carico degli esercenti attivita' commerciali per l'assistenza malattia, nonche' quelli per le forme di assistenza integrativa di cui al precedente articolo 11, terzo comma)) . L'assemblea della Cassa mutua, viene eletta ogni quattro anni e si riunisce, di norma, una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale, a maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell'assemblea stessa.