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Legge 27 novembre 1960, n. 1397 · Legge 27 novembre 1960, n. 1397 — Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali

Legge 27 novembre 1960, n. 1397 Art. 18

Sezione II Degli organi provinciali di amministrazione

In KraftAmtlicher Text

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti: a) approvare annualmente, entro il 30 ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente; b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e designare quelli del Collegio dei sindaci di cui all'articolo 22, lettera a), con le modalita' di cui all'articolo 16; ((c) approvare le misure dei contributi a carico degli esercenti attivita' commerciali per l'assistenza malattia, nonche' quelli per le forme di assistenza integrativa di cui al precedente articolo 11, terzo comma)) . L'assemblea della Cassa mutua, viene eletta ogni quattro anni e si riunisce, di norma, una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale, a maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell'assemblea stessa.