Legge 27 novembre 1960, n. 1397 Art. 14
CAPO II DELLE PRESTAZIONI
Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facolta' di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Avverso le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma e' ammesso ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.