Legge 25 novembre 1960, n. 1518 Art. 2
Alla maggiore spesa, di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.