Legge 25 ottobre 1960, n. 1214 Art. 2
Per l'esercizio finanziario 1960-61 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 200.000.000 per la sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328 .