Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 Art. 116Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione
CAPO II SANZIONI DISCIPLINARI
Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonche' agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso se anteriore.