Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 Art. 113Riabilitazione
CAPO II SANZIONI DISCIPLINARI
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere, altresi', modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento e' adottato con decreto del Ministro, sentita la competente Commissione di disciplina.