Legge 20 ottobre 1960, n. 1263 Art. 2
Gli Enti indicati nel precedente articolo sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1961, al netto dell'importo di cui allo stesso precedente articolo 1.