Legge 20 ottobre 1960, n. 1233 Art. 8
TITOLO III Procedure espropriative
Le dichiarazioni di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' di cui all'art. 1, sono estese alle opere ed alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dei compiti del Consorzio. I relativi piani particolareggiati sono deliberati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici. I termini di cui all'articolo precedente decorrono dalla detta approvazione.