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Legge 20 ottobre 1960, n. 1233 · Legge 20 ottobre 1960, n. 1233 — Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera

Legge 20 ottobre 1960, n. 1233 Art. 2

TITOLO II Soggetti esproprianti

In KraftAmtlicher Text

All'esecuzione delle opere pubbliche previste dai progetti di cui all'articolo precedente ed alle relative espropriazioni provvede lo Stato, o direttamente, oppure ove se ne ravvisi l'opportunita', concedendole al Consorzio di cui al successivo articolo 4, secondo le norme della legge 24 giugno 1929, n. 1137 , e successive modificazioni. Le espropriazioni delle aree e l'esecuzione delle opere, non comprese nel comma precedente, da destinare allo sviluppo del porto e della zona industriale, sono di competenza del predetto Consorzio che vi provvedera' secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del suo statuto.