Legge 18 ottobre 1960, n. 1213 Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e Straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.