Legge 14 ottobre 1960, n. 1216 Art. 2
All'onere di lire 30 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.